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Attuazione della direttiva 97/7/CE relativa alla protezione
dei consumatori in materia di contratti a distanza
(G.
U. serie generale n. 143 del 21 giugno 1999)
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
Visti gli
articoli 76 e 87 della Costituzione;
Vista la
direttiva 97/7/CE del Parlamento europeo e del Consiglio del 20
maggio 1997, riguardante la protezione dei consumatori in
materia di contratti a distanza;
Vista la
legge 24 aprile 1998, n. 128;
Visto il
decreto legislativo 15 gennaio 1992, n. 50;
Visto
l'articolo 14 della legge 23 agosto 1988, n. 400;
Viste le
deliberazioni del Consiglio dei Ministri, adottate nelle
riunioni del 14 e del 21 maggio 1999;
Sulla
proposta dei Ministri per le politiche comunitarie e
dell'industria, del commercio e dell'artigianato, di concerto
con i Ministri degli affari esteri, di grazia e giustizia e del
tesoro, del bilancio e della programmazione economica;
EMANA
il seguente decreto legislativo:
Art.
1 - Definizioni
1. Ai fini
del presente decreto si intende per:
a) contratto
a distanza: il contratto avente per oggetto beni o servizi
stipulato tra un fornitore e un consumatore nell'ambito di un
sistema di vendita o di prestazione di servizi a distanza
organizzato dal fornitore che, per tale contratto, impiega
esclusivamente una o più tecniche di comunicazione a distanza
fino alla conclusione del contratto, compresa la conclusione del
contratto stesso;
b)
consumatore: la persona fisica che, in relazione ai contratti di
cui alla lettera a), agisce per scopi non riferibili all'attività
professionale eventualmente svolta;
c)
fornitore: la persona fisica o giuridica che nei contratti a
distanza agisce nel quadro della sua attività professionale;
d) tecnica
di comunicazione a distanza: qualunque mezzo che, senza la
presenza fisica e simultanea del fornitore e del consumatore,
possa impiegarsi per la conclusione del contratto tra le dette
parti; un elenco indicativo delle tecniche contemplate dal
presente decreto è riportato nell'allegato 1;
e) operatore
di tecnica di comunicazione: la persona fisica o giuridica,
pubblica o privata, la cui attività professionale consiste nel
mettere a disposizione dei fornitori una o più tecniche di
comunicazione a distanza.
Art.
2 - Campo di applicazione
1. Il
presente decreto si applica ai contratti a distanza, esclusi i
contratti:
a) relativi
al servizi finanziari, un elenco indicativo dei quali è
riportato nell'allegato II;
b) conclusi
tramite distributori automatici o locali commerciali
automatizzati;
e) conclusi
con gli operatori delle telecomunicazioni impiegando telefoni
pubblici;
d) relativi
alla costruzione e alla vendita o ad altri diritti relativi a
beni immobili, con esclusione della locazione;
e) conclusi
in occasione di una vendita all'asta.
Art.
3. Informazioni per il consumatore
1. In tempo
utile, prima della conclusione di qualsiasi contratto a
distanza, il consumatore deve ricevere le seguenti informazioni:
a) identità
del fornitore e, in caso di contratti che prevedono il pagamento
anticipato, l'indirizzo del fornitore;
b)
caratteristiche essenziali del bene o del servizio;
c) prezzo
del bene o del servizio, comprese tutte le tasse o le imposte;
d) spese di
consegna;
e) modalità
del pagamento, della consegna del bene o della prestazione del
servizio e di ogni altra forma di esecuzione del contratto;
f) esistenza
del diritto di recesso o di esclusione dello stesso ai sensi
dell'articolo 5, comma 3;
g) modalità
e tempi di restituzione o di ritiro del bene in caso di
esercizio del diritto di recesso;
h) costo
dell'utilizzo della tecnica di comunicazione a distanza, quando
è calcolato su una base diversa dalla tariffa di base;
i) durata
della validità dell'offerta e del prezzo;
l) durata
minima del contratto in caso di contratti per la fornitura di
prodotti o la prestazione di servizi ad esecuzione continuata o
periodica.
2. Le
informazioni di cui al comma 1, il cui scopo commerciale deve
essere inequivocabile, devono essere fornite in modo chiaro e
comprensibile, con ogni mezzo adeguato alla tecnica di
comunicazione a distanza impiegata, osservando in particolare i
principi di buona fede e di lealtà in materia di transazioni
commerciali, valutati alla stregua delle esigenze di protezione
delle categorie di consumatori particolarmente vulnerabili.
3. In caso
di comunicazioni telefoniche, l'identità del fornitore e lo
scopo commerciale della telefonata devono essere dichiarati in
modo inequivocabile all'inizio della conversazione con il
consumatore, a pena di nullità del contratto.
4. Nel caso
di utilizzazione di tecniche che consentono una comunicazione
individuale, le informazioni di cui al comma 1 sono fornite, ove
il consumatore lo richieda, in lingua italiana. In tal caso,
sono fornite nella stessa lingua anche la conferma e le
ulteriori informazioni di cui all'articolo 4.
Art.
4 - Conferma scritta delle informazioni
1. Il
consumatore deve ricevere conferma per iscritto o, a sua scelta,
su altro supporto duraturo a sua disposizione ed a lui
accessibile, di tutte le informazioni previste dall'articolo 3,
comma 1, prima od al momento della esecuzione del contratto.
Entro tale momento e nelle stesse forme devono comunque essere
fornite al consumatore anche le seguenti informazioni:
a)
un'informazione sulle condizioni e le modalità di esercizio del
diritto di recesso ai sensi dell'articolo 5, inclusi i casi di
cui all'articolo 5, comma 2;
b)
l'indirizzo geografico della sede del fornitore a cui il
consumatore può presentare reclami;
c) le
informazioni sui servizi di assistenza e sulle garanzie
commerciali esistenti;
d) le
condizioni di recesso dal contratto in caso di durata
indeterminata o superiore ad un anno.
2. Le
disposizioni di cui al presente articolo non si applicano ai
servizi la cui esecuzione è effettuata mediante una tecnica di
comunicazione a distanza, qualora i detti servizi siano forniti
in un'unica soluzione e siano fatturati dall'operatore della
tecnica di comunicazione. Anche in tale caso il consumatore deve
poter disporre dell'indirizzo geografico della sede del
fornitore cui poter presentare reclami.
Art.
5 - Esercizio del diritto di recesso
1. Il
consumatore ha diritto di recedere da qualunque contratto a
distanza, senza alcuna penalità e senza specificarne il motivo,
entro il termine di dieci giorni lavorativi decorrente:
a) per i
beni, dal giorno del loro ricevimento da parte del consumatore
ove siano stati soddisfatti gli obblighi di cui all'articolo 4 o
dal giorno in cui questi ultimi siano stati soddisfatti, qualora
ciò avvenga dopo la conclusione del contratto purché non oltre
il termine di tre mesi dalla conclusione stessa;
b) per i
servizi, dal giorno della conclusione del contratto o dal giorno
in cui siano stati soddisfatti gli obblighi di cui all'articolo
4, qualora ciò avvenga dopo la conclusione del contratto purché
non oltre il termine di tre mesi dalla conclusione stessa.
2. Nel caso
in cui il fornitore non abbia soddisfatto gli obblighi di cui
all'articolo 4, il termine per l'esercizio del diritto di
recesso è di tre mesi e decorre:
a) per i
beni, dal giorno del loro ricevimento da parte del consumatore;
b) per i
servizi, dal giorno della conclusione del contratto.
3. Salvo
diverso accordo tra le parti, il consumatore non può esercitare
il diritto di recesso previsto ai commi 1 e 2 per i contratti:
a) di
fornitura di servizi la cui esecuzione sia iniziata, con
l'accordo del consumatore, prima della scadenza del termine di
sette giorni previsto dal comma 1;
b) di
fornitura di beni o servizi il cui prezzo è legato a
fluttuazioni dei tassi del mercato finanziario che il fornitore
non è in grado di controllare;
c) di
fornitura di beni confezionati su misura o chiaramente
personalizzati o che, per loro natura, non possono essere
rispediti o rischiano di deteriorarsi o alterarsi rapidamente;
d) di
fornitura di prodotti, audiovisivi o di software informatici
sigillati, aperti dal consumatore;
e) di
fornitura di giornali, periodici e riviste;
f) di
servizi di.scommesse e lotterie.
4. Il
diritto di recesso si esercita con l'invio, entro il termine
previsto, di una comunicazione scritta all'indirizzo geografico
della sede del fornitore mediante lettera raccomandata con
avviso di ricevimento. La comunicazione può essere inviata,
entro lo stesso termine, anche mediante telegramma, telex e
fac-simile, a condizione che sia confermata mediante lettera
raccomandata con avviso di ricevimento entro le 48 ore
successive.
5. Qualora
sia avvenuta la consegna del bene il consumatore è tenuto a
restituirlo o a metterlo a disposizione del fornitore o della
persona da questi designata, secondo le modalità ed i tempi
previsti dal contratto. Il termine per la restituzione del bene
non può comunque essere inferiore a dieci giorni lavorativi
decorrenti dalla data del ricevimento del bene.
6. Le uniche
spese dovute dal consumatore per l'esercizio del diritto di
recesso a norma del presente articolo sono le spese dirette di
restituzione del bene al mittente, ove espressamente previsto
dal contratto a distanza.
7. Se il
diritto di recesso è esercitato dal consumatore conformemente
alle disposizioni del presente articolo, il fornitore è tenuto
al rimborso delle somme versate dal consumatore. Il rimborso
deve avvenire gratuitamente, nel minor tempo possibile e in ogni
caso entro trenta giorni dalla data in cui il fornitore è
venuto a conoscenza dell'esercizio del diritto di recesso da
parte del consumatore.
8. Qualora
il prezzo di un bene o di un servizio, oggetto di un contratto a
distanza, sia interamente o parzialmente coperto da un credito
concesso al consumatore, dal fornitore ovvero da terzi in base
ad un accordo tra questi e il fornitore, il contratto di credito
si intende risolto di diritto, senza alcuna penalità, nel caso
in cui il consumatore eserciti il diritto di recesso
conformemente alle disposizioni di cui ai precedenti commi. E'
fatto obbligo al fornitore di comunicare al terzo concedente il
credito l'avvenuto esercizio del diritto di recesso da parte del
consumatore. Le somme eventualmente versate dal terzo che ha
concesso il credito a pagamento del bene o del servizio fino al
momento in cui ha conoscenza dell'avvenuto esercizio del diritto
di recesso da parte del consumatore sono rimborsate al terzo dal
fornitore, senza alcuna penalità, fatta salva la corresponsione
degli interessi legali maturati.
Art.
6 - Esecuzione del contratto
1. Salvo
diverso accordo tra le parti, il fornitore deve eseguire
l'ordinazione entro trenta giorni a decorrere dal giorno
successivo a quello in cui il consumatore ha trasmesso
l'ordinazione al fornitore.
2. In caso
di mancata esecuzione dell'ordinazione da parte del fornitore,
dovuta alla indisponibilità, anche temporanea, del bene o del
servizio richiesto, il fornitore, entro il termine di cui al
comma 1, informa il consumatore, secondo le modalità di cui
all'articolo 4, comma 1, e provvede al rimborso delle somme
eventualmente già corrisposte per il pagamento della fornitura.
Salvo consenso del consumatore, da esprimersi prima o al momento
della conclusione del contratto, il fornitore non può adempiere
eseguendo una fornitura diversa da quella pattuita, anche se di
valore e qualità equivalenti o superiori.
Art.
7 - Esclusioni
1. Gli
articoli 3, 4, 5 e il comma 1 dell'articolo 6 non si applicano:
a) al
contratti di fornitura di generi alimentari, di bevande o di
altri beni per uso domestico di consumo corrente forniti al
domicilio del consumatore, al suo luogo di residenza o al suo
luogo di lavoro, da distributori che effettuano giri frequenti e
regolari;
b) ai
contratti di fornitura di servizi relativi all'alloggio, ai
trasporti, alla ristorazione, al tempo libero, quando all'atto
della conclusione del contratto il fornitore si impegna a
fornire tali prestazioni ad una data determinata o in un periodo
prestabilito.
Art.
8 - Pagamento mediante carta
1. Il
consumatore può effettuare il pagamento mediante carta ove ciò
sia previsto tra le modalità di pagamento, da comunicare al
consumatore al sensi dell'articolo 3, comma 1, lettera e), del
presente decreto legislativo.
2.
L'istituto di emissione della carta di pagamento riaccredita al
consumatore i pagamenti dei quali questi dimostri l'eccedenza
rispetto al prezzo pattuito ovvero l'effettuazione mediante
l'uso fraudolento della propria carta di pagamento da parte del
fornitore o di un terzo, fatta salva l'applicazione
dell'articolo 12 del decreto-legge 3 maggio 1991, n. 143,
convertito, con modificazioni, dalla legge 5 luglio 1991, n.
197. L'istituto di emissione della carta di pagamento ha diritto
di addebitare al fornitore le somme riaccreditate al
consumatore.
Art.
9 - Fornitura non richiesta
1. È
vietata la fornitura di beni o servizi al consumatore in
mancanza di una sua previa ordinazione nel caso in cui la
fornitura comporti una richiesta di pagamento.
2. Il
consumatore non è tenuto ad alcuna prestazione corrispettiva in
caso di fornitura non richiesta. In ogni caso, la mancata
risposta non significa consenso.
Art.
10 - Limiti all'impiego di talune tecniche di comunicazione a
distanza
1. L'impiego
da parte di un fornitore del telefono, della posta elettronica
di sistemi automatizzati di chiamata senza l'intervento di un
operatore o di fax, richiede il consenso preventivo del
consumatore.
2. Tecniche
di comunicazione a distanza diverse da quelle di cui al comma 1,
qualora consentano una comunicazione individuale, possono essere
impiegate dal fornitore se il consumatore non si dichiara
esplicitamente contrario.
Art.
11 - Irrinunciabilità dei diritti
1. 1 diritti
attribuiti al consumatore dal presente decreto legislativo sono
irrinunciabili. E' nulla ogni pattuizione in contrasto con le
disposizioni del presente decreto.
2. Ove le
parti abbiano scelto di applicare al contratto una legislazione
diversa da quella italiana, al consumatore devono comunque
essere riconosciute le condizioni di tutela previste dal
presente decreto legislativo.
Art.
12 - Sanzioni
1. Fatta
salva l'applicazione della legge penale qualora il fatto
costituisca reato, il fornitore che contravviene alle norme di
cui agli articoli 3, 4, 6, 9 e 10 del presente decreto
legislativo, ovvero che ostacola l'esercizio del diritto di
recesso da parte del consumatore secondo le modalità di cui
all'articolo 5 o non rimborsa al consumatore le somme da questi
eventualmente pagate, è punito con la sanzione amministrativa
pecuniaria da lire un milione a lire dieci milioni.
2. Nei casi
di particolare gravità o di recidiva, i limiti minimo e massimo
della sanzione indicata al comma 1 sono raddoppiati.
3. Le
sanzioni sono applicate ai sensi della legge 24 novembre 1981,
n. 689. Fermo restando quanto previsto in ordine ai poteri di
accertamento degli ufficiali e degli agenti di polizia
giudiziaria dall'articolo 13 della predetta legge 24 novembre
1981, n. 689, all'accertamento delle violazioni provvedono, di
ufficio o su denunzia, gli organi di polizia amministrativa. Il
rapporto previsto dall'articolo 17 della legge 24 novembre 1981,
n. 689, è presentato all'ufficio provinciale dell'industria,
del commercio e dell'artigianato della provincia in cui vi è la
residenza o la sede legale dell'operatore commerciale.
Art.
13 - Azioni collettive
1. In
relazione alle disposizioni del presente decreto legislativo, le
associazioni dei consumatori e degli utenti sono legittimate ad
agire a tutela degli interessi collettivi dei consumatori, ai
sensi dell'articolo 3 della legge 30 luglio 1998, n. 281.
Art.
14 - Foro competente
1. Per le
controversie civili inerenti all'applicazione del presente
decreto legislativo la competenza territoriale inderogabile è
del giudice del luogo di residenza o di domicilio del
consumatore, se ubicati nel territorio dello Stato.
Art.
15 - Disposizioni transitorie e finali
1. Il
contratto a distanza deve contenere il riferimento al presente
decreto legislativo.
2. Fino alla
emanazione di un testo unico di coordinamento delle disposizioni
di cui al presente decreto legislativo con la disciplina recata
dal decreto legislativo 15 gennaio 1992, n. 50, alle forme
speciali di vendita previste dall'articolo 9 del decreto
legislativo 15 gennaio 1992, n. 50, e dagli articoli 18 e 19 del
decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 114, si applicano le
disposizioni più favorevoli per il consumatore contenute nel
presente decreto legislativo.
3. Il
presente decreto legislativo entra in vigore centoventi giorni
dalla data di pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della
Repubblica italiana.
Il presente
decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserito nella
Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica
italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di
farlo osservare.
Dato a Roma,
addì 22 maggio 1999.
ALLEGATO 1
Tecniche di
comunicazione di cui all'articolo 1, comma 1, lettera d):
stampati senza indirizzo;
stampati con indirizzo;
lettera circolare;
pubblicità stampa con buono d'ordine;
catalogo;
telefono con intervento di un operatore;
telefono senza intervento di un operatore (dispositivo
automatico di chiamata, audiotext);
radio;
videotelefono (telefono con immagine);
teletext (microcomputer, schermo di televisore)
con tastiera o schermo sensibile al tatto;
posta elettronica;
fax;
televisore, (teleacquisto, televendita).
ALLEGATO II
Servizi
finanziari di cui all'articolo 2, comma 1, lettera a):
servizi d'investimento;
operazioni di assicurazione e di riassicurazione;
servizi bancari;
operazioni riguardanti fondi di pensione;
servizi riguardanti operazioni a termine o di opzione.
Tali servizi
comprendono in particolare:
i servizi di investimento di cui all'allegato della direttiva
93/22/CEE, i servizi di società di investimenti collettivi;
i servizi che rientrano nelle attività che beneficiano del
riconoscimento reciproco di cui si applica l'allegato della
seconda direttiva 89/646/CEE;
le operazioni che rientrano nelle attività di assicurazione e
riassicurazione di cui:
all'articolo 1 della direttiva 73/239/CEE;
all'allegato della direttiva 79/267/CEE;
alla direttiva 64/225/CEE;
alle direttive 92/49/CEE e 92/96/CEE.
NOTE
AVVERTENZA:
Il testo
delle note qui pubblicato è stato redatto dall'amministrazione
competente per materia, ai sensi dell'art. 10, comma 3, del
testo unico delle disposizioni sulla promulgazione delle leggi,
sull'emanazione dei decreti del Presidente della Repubblica e
sulle pubblicazioni ufficiali della Repubblica italiana,
approvato con D.P.R. 28 dicembre 1985, n. 1092, al solo fine di
facilitare la lettura delle disposizioni di legge alle quali è
operato il rinvio. Restano invariati il valore e l'efficacia
degli atti legislativi qui trascritti.
Per le
direttive CEE vengono forniti gli estremi di pubblicazione nella
Gazzetta Ufficiale delle Comunità europee (G.U.C.E.).
Note alle
premesse:
- L'art. 76
della Costituzione stabilisce che l'esercizio della funzione
legislativa non può essere delegato al Governo se non con
determinazione di principi e criteri direttivi e soltanto per
tempo limitato e per oggetti definiti.
- L'art. 87
della Costituzione conferisce, tra l'altro, al Presidente della
Repubblica il potere di promulgare le leggi e di emanare i
decreti aventi valore di legge ed i regolamenti.
- La
direttiva 97/7/CE è pubblicata in G.U.C.E.
- La legge 24
aprile 1998, n. 128, reca: «Disposizioni per l'adempimento di
obblighi derivanti dalla appartenenza dell'Italia alle Comunità
europee. (Legge comunitaria 1995-1997)».
- Il decreto
legislativo 15 gennaio 1992, n. 50, reca: «Attuazione della
direttiva 85/577/CEE in materia di contratti negoziati fuori dei
locali commerciali».
La legge 23
agosto 1988, n. 400, reca: «Disciplina dell'attività di
Governo e ordinamento della Presidenza del Consiglio dei
Ministri».
Note
all'art. 8:
- Si riporta
il testo dell'art. 12 del decreto-legge 3 maggio 1991, n. 143,
convertito, con modificazioni, dalla legge 5 luglio 1991, n.
197, recante «Provvedimenti urgenti per limitare l'uso del
contante e dei titoli al portatore nelle transazioni e prevenire
l'utilizzazione del sistema finanziario a scopo di riciclaggio»:
«Art. 12
(Carte di credito, di pagamento e documenti che abilitano al
prelievo di denaro contante). - 1. Chiunque, al fine di trarne
profitto per sé o per altri, indebitamente utilizza, non
essendone titolare, carte di credito o di pagamento, ovvero
qualsiasi altro documento analogo che abiliti al prelievo di
denaro contante o all'acquisto di beni o alla prestazione di
servizi, è punito con la reclusione da uno a cinque anni e con
la multa da lire seicentomila a lire tre milioni. Alla stessa
pena soggiace chi, al fine di trarne profitto per sé o per
altri, falsifica o altera carte di credito o di pagamento o
qualsiasi altro documento analogo che abiliti al prelievo di
denaro contante o all'acquisto di beni o alla prestazione di
servizi, ovvero possiede, cede o acquisisce tali carte o
documenti di provenienza illecita o comunque falsificati o
alterati, nonché ordini di pagamento prodotti con essi».
Nota
all'art. 12:
Si riporta il
testo degli articoli 13 e 17 della legge 24 novembre 1981, n.
689, recante: «Modifiche al sistema penale»:
«Art. 13
(Atti di accertamento). - Gli organi addetti al controllo
sull'osservanza delle disposizioni per la cui violazione è
prevista la sanzione amministrativa del pagamento di una somma
di denaro possono, per l'accertamento delle violazioni di
rispettiva competenza, assumere informazioni e procedere a
ispezioni di cose e di luoghi diversi dalla privata dimora, a
rilievi segnaletici, descrittivi e fotografici e ad ogni altra
operazione tecnica.
Possono altresì procedere al sequestro cautelare delle cose che
possono formare oggetto di confisca amministrativa, nei modi e
con i limiti con cui il codice di procedura penale consente il
sequestro alla polizia giudiziaria.
È sempre disposto il sequestro del veicolo a motore o del
natante posto in circolazione senza essere coperto
dall'assicurazione obbligatoria e del veicolo posto in
circolazione senza che per lo stesso sia stato rilasciato il
documento di circolazione.
All'accertamento delle violazioni punite con la sanzione
amministrativa del pagamento di una somma di denaro possono
procedere anche gli ufficiali e gli agenti di polizia
giudiziaria, i quali, oltre che esercitare i poteri indicati nei
precedenti commi, possono procedere, quando non sia possibile
acquisire altrimenti gli elementi di prova, a perquisizioni in
luoghi diversi dalla privata dimora, previa autorizzazione
motivata del pretore del luogo ove le perquisizioni stesse
dovranno essere effettuate. Si applicano le disposizioni del
primo comma dell'art. 333 e del primo e secondo comma dell'art.
334 del codice di procedura penale.
È fatto salvo l'esercizio degli specifici poteri di
accertamento previsti dalle leggi vigenti».
«Art. 17
(Obbligo del rapporto). - Qualora non sia stato effettuato il
pagamento in misura ridotta, il funzionario o l'agente che ha
accertato la violazione, salvo che ricorra l'ipotesi prevista
nell'art. 24, deve presentare rapporto, con la prova delle
eseguite contestazioni o notificazioni, all'ufficio periferico
cui sono demandati attribuzioni e compiti del Ministero nella
cui competenza rientra la materia alla quale si riferisce la
violazione o, in mancanza, al prefetto.
Deve essere presentato al prefetto il rapporto relativo alle
violazioni previste dal testo unico delle norme sulla
circolazione stradale approvato con decreto del Presidente della
Repubblica 15 giugno 1959, n. 393, dal testo unico per la tutela
delle strade, approvato con regio decreto 8 dicembre 1933, n.
1740, e dalla legge 20 giugno 1935, n. 1349, sui servizi di
trasporto merci.
Nelle materie di competenza delle regioni e negli altri casi,
per le funzioni amministrative ad esse delegate, il rapporto è
presentato all'ufficio regionale competente.
Per le violazioni dei regolamenti provinciali e comunali il
rapporto è presentato, rispettivamente, al presidente della
giunta provinciale o al sindaco.
L'ufficio territorialmente competente è quello del luogo in cui
è stata commessa la violazione.
Il funzionario o l'agente che ha proceduto al sequestro previsto
dall'art. 13 deve immediatamente informare l'autorità
amministrativa competente a norma dei precedenti commi,
inviandole il processo verbale di sequestro.
Con decreto del Presidente della Repubblica, su proposta del
Presidente del Consiglio dei Ministri, da emanare entro
centottanta giorni dalla pubblicazione della presente legge, in
sostituzione del decreto del Presidente della Repubblica 13
maggio 1976, n. 407, saranno indicati gli uffici periferici dei
singoli Ministeri, previsti nel primo comma, anche per i casi in
cui leggi precedenti abbiano regolato diversamente la
competenza.
Con il decreto indicato nel comma precedente saranno stabilite
le modalità relative alla esecuzione del sequestro previsto
dall'art. 13, al trasporto ed alla consegna delle cose
sequestrate, alla custodia ed alla eventuale alienazione o
distruzione delle stesse; sarà altresì stabilita la
destinazione delle cose confiscate. Le regioni, per le materie
di loro competenza, provvederanno con legge nel termine previsto
dal comma precedente».
Note
all'art. 13:
- Si riporta
il testo dell'art. 3 delle legge 30 luglio 1998, n. 281 recante:
«Disciplina dei diritti dei consumatori e degli utenti»:
«Art. 3
(Legittimazione ad agire). - 1. Le associazioni dei consumatori
e degli utenti inserite nell'elenco di cui all'art. 5 sono
legittimate ad agire a tutela degli interessi collettivi,
richiedendo al giudice competente:
a) di inibire gli atti e i comportamenti lesivi degli interessi
dei consumatori e degli utenti;
b) di adottare le misure idonee a correggere o eliminare gli
effetti dannosi delle violazioni accertate;
c) di ordinare la pubblicazione del provvedimento su uno o più
quotidiani a diffusione nazionale oppure locale nei casi in cui
la pubblicità del provvedimento può contribuire a correggere o
eliminare gli effetti delle violazioni accertate.
2. Le associazioni di cui al comma 1 possono attivare, prima del
ricorso al giudice, la procedura di conciliazione dinanzi alla
camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura
competente per territorio a norma dell'art. 2, comma 4, lettera
a), della legge 29 dicembre 1993, n. 580. La procedura è, in
ogni caso, definita entro sessanta giorni.
3. Il processo verbale di conciliazione, sottoscritto dalle
parti e dal rappresentante della camera di commercio, industria,
artigianato e agricoltura, è depositato per l'omologazione
nella cancelleria della pretura del luogo nel quale si è svolto
il procedimento di conciliazione.
4. Il pretore, accertata la regolarità formale del processo
verbale, lo dichiara esecutivo con decreto. Il verbale di
conciliazione omologato costituisce titolo esecutivo.
5. In ogni caso l'azione di cui al comma 1 può essere proposta
solo dopo che siano decorsi quindici giorni dalla data in cui le
associazioni abbiano richiesto al soggetto da esse ritenuto
responsabile, a mezzo lettera raccomandata con avviso di
ricevimento, la cessazione del comportamento lesivo degli
interessi dei consumatori e degli utenti.
6. Nei casi in cui ricorrano giusti motivi di urgenza, l'azione
inibitoria si svolge a norma degli articoli 669-bis e seguenti
del codice di procedura civile.
7. Fatte salve le norme sulla litispendenza, sulla continenza,
sulla connessione e sulla riunione dei procedimenti, le
disposizioni di cui al presente articolo non precludono il
diritto ad azioni individuali dei consumatori che siano
danneggiati dalle medesime violazioni».
Note
all'art. 15:
- Si riporta
il testo dell'art. 9 del decreto legislativo 15 gennaio 1992, n.
50, recante «Attuazione della direttiva 85/577/CEE in materia
di contratti negoziati fuori dei locali commerciali»:
«Art. 9 (Altre forme speciali di vendita). - 1. Le disposizioni
del presente decreto si applicano anche ai contratti riguardanti
la fornitura di beni o la prestazione di servizi, negoziati
fuori dei locali commerciali sulla base di offerte effettuate al
pubblico tramite il mezzo televisivo o altri mezzi audiovisivi,
e finalizzate ad una diretta stipulazione del contratto stesso,
nonché ai contratti conclusi mediante l'uso di strumenti
informatici e telematici.
2. Per i contratti di cui al comma 1, l'informazione sul diritto
di cui all'art. 4 deve essere fornita nel corso della
presentazione del prodotto o del servizio oggetto del contratto,
compatibilmente con le particolari esigenze poste dalle
caratteristiche dello strumento impiegato e dalle relative
evoluzioni tecnologiche. Per i contratti negoziati sulla base di
una offerta effettuata tramite il mezzo televisivo
l'informazione deve essere fornita all'inizio e nel corso della
trasmissione nella quale sono contenute le offerte.
L'informazione di cui all'art. 5 deve essere altresì fornita
per iscritto, con le modalità previste dal comma 3 di tale
articolo, non oltre il momento in cui viene effettuata la
consegna della merce. Il termine per l'invio della
comunicazione, indicato nel precedente art. 6, decorre dalla
data di ricevimento della merce».
- Si riporta
il testo degli articoli 18 e 19 del decreto legislativo 31 marzo
1998, n. 114, recante: «Riforma della disciplina relativa al
settore del commercio, a norma dell'art. 4, comma 4, della legge
15 marzo 1997, n. 59»:
«Art. 18
(Vendita per corrispondenza, televisione o altri sistemi di
comunicazione). - 1. La vendita al dettaglio per corrispondenza
o tramite televisione o altri sistemi di comunicazione è
soggetta a previa comunicazione al comune nel quale l'esercente
ha la residenza, se persona fisica, o la sede legale. L'attività
può essere iniziata decorsi trenta giorni dal ricevimento della
comunicazione.
2. È vietato inviare prodotti al consumatore se non a seguito
di specifica richiesta. E' consentito l'invio di campioni di
prodotti o di omaggi, senza spese o vincoli per il consumatore.
3. Nella comunicazione di cui al comma 1, deve essere dichiarata
la sussistenza del possesso dei requisiti di cui all'art. 5 e il
settore merceologico.
4. Nei casi in cui le operazioni di vendita sono effettuate
tramite televisione, l'emittente televisiva deve accertare,
prima di metterle in onda, che il titolare dell'attività è in
possesso dei requisiti prescritti dal presente decreto per
l'esercizio della vendita al dettaglio. Durante la trasmissione
debbono essere indicati il nome e la denominazione o la ragione
sociale e la sede del venditore, il numero di iscrizione al
registro delle imprese ed il numero della partita IVA. Agli
organi di vigilanza è consentito il libero accesso al locale
indicato come sede del venditore.
5. Le operazioni di vendita all'asta realizzate per mezzo della
televisione o di altri sistemi di comunicazione sono vietate.
6. Chi effettua le vendite tramite televisione per conto terzi
deve essere in possesso della licenza prevista dall'art. 115 del
testo unico delle leggi di pubblica sicurezza, approvato con
regio decreto 18 giugno 1931, n. 773.
7. Alle vendite di cui al presente articolo si applicano altresì
le disposizioni di cui al decreto legislativo 15 gennaio 1992,
n. 50, in materia di contratti negoziati fuori dei locali
commerciali».
«Art. 19
(Vendite effettuate presso il domicilio dei consumatori). - 1.
La vendita al dettaglio o la raccolta di ordinativi di acquisto
presso il domicilio dei consumatori, è soggetta a previa
comunicazione al comune nel quale l'esercente ha la residenza,
se persona fisica, o la sede legale.
2. L'attività può essere iniziata decorsi trenta giorni dal
ricevimento della comunicazione di cui al comma 1.
3. Nella comunicazione deve essere dichiarata la sussistenza dei
requisiti di cui all'art. 5 e il settore merceologico.
4. Il soggetto di cui al comma 1, che intende avvalersi per
l'esercizio dell'attività di incaricati, ne comunica l'elenco
all'autorità di pubblica sicurezza del luogo nel quale ha la
residenza o la sede legale e risponde agli effetti civili
dell'attività dei medesimi. Gli incaricati devono essere in
possesso dei requisiti di cui all'art. 5, comma 2.
5. L'impresa di cui al comma 1, rilascia un tesserino di
riconoscimento alle persone incaricate, che deve ritirare non
appena esse perdano i requisiti richiesti dall'art. 5, comma 2.
6. Il tesserino di riconoscimento di cui al comma 5 deve essere
numerato e aggiornato annualmente, deve contenere le generalità
e la fotografia dell'incaricato, l'indicazione a stampa della
sede e dei prodotti oggetto dell'attività dell'impresa, nonché
del nome del responsabile dell'impresa stessa, e la firma di
quest'ultimo e deve essere esposto in modo visibile durante le
operazioni di vendita.
7. Le disposizioni concernenti gli incaricati si applicano anche
nel caso di operazioni di vendita a domicilio del consumatore
effettuate dal commerciante sulle aree pubbliche in forma
itinerante.
8. Il tesserino di riconoscimento di cui ai commi 5 e 6 è
obbligatorio anche per l'imprenditore che effettua personalmente
le operazioni disciplinate dal presente articolo.
9. Alle vendite di cui al presente articolo si applica altresì
la disposizione dell'art. 18, comma 7».
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